COVID-19 E L’IMPORTANZA DELLA CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE NEI CONTRATTI

L’infezione da COVID-19 sta per diventare una pandemia, e i governi del mondo stanno prendendo misure per prevenirne o limitarne la diffusione; tali misure consistono nel divieto di frequentare luoghi pubblici, nella quarantena. Automaticamente, le conseguenze di queste azioni daranno luogo al ritardo o alla cessazione dell’attività di alcune aziende. Nell’attuale contesto della continua diffusione del virus, attiriamo la Vostra attenzione su alcuni aspetti che possono avere un impatto sui rapporti contrattuali a livello della Vs. azienda.

I.                    Foza maggiore rischio d’inadempimento del contratto commerciale

 Poiché la comparsa del virus a livello mondiale può essere qualificata come un evento imprevedibile, è molto importante esaminare le clausole di forza maggiore nei contratti conclusi con i partner contrattuali o da inserire nei contratti che saranno conclusi in futuro.

Ai sensi dell’art. 1351 comma (2) del codice civile, “la forza maggiore è qualsiasi evento estraneo, imprevedibile, assolutamente invincibile e inevitabile”.

Tuttavia, ai sensi dell’art. art. 1351 comma (2) “a meno che la legge non disponga diversamente o le parti non concordino diversamente, la responsabilità è esclusa se il danno è causato da un evento di forza maggiore o da un caso fortuito.”

 

Pertanto, è importante analizzare le clausole di forza maggiore nei contratti conclusi a livello aziendale, per vedere chi risponde dell’inadempimento degli obblighi dovuto al COVID-19 e quali sono le conseguenze per il business in generale.

 

Se la responsabilità per il rischio contrattuale sussiste anche in caso di forza maggiore, è da vedere se è possibile invocare altre clausole di esonero dalla responsabilità o di sospensione temporanea dell’adempimento degli obblighi contrattuali, al fine di evitare danni significativi all’attività.

 

II.                  COVID 19 nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore?

Alla luce delle raccomandazioni formulate dal Ministero della Salute romeno volte ad evitare la diffusione di COVID-19, è possibile che l’azienda sia costretta ad adottare una serie di misure di protezione dei lavoratori e anche del datore di lavoro stesso.

È importante valutare, in relazione a ciascun lavoratore, quali sono le misure possibili da intraprendere al fine di evitare perdite finanziarie conseguenti all’assenza dal lavoro dei dipendenti. Quindi, a seconda della specificità dell’attività, occorre effettuare un’analisi delle migliori decisioni da prendere per l’azienda:

 Modifica della modalità di lavoro (lavoro da casa o telelavoro);

  • Concessione di congedi di malattia per inabilità al lavoro o quarantena;
  • Sospensione dei contratti di lavoro.

 

Una maggiore attenzione va prestata al modo in cui sarà disposta la sospensione dei contratti di lavoro, se si rende necessaria, nei casi previsti dalla legge, perché, se viene disposta in modo abusivo, può essere contestata in tribunale.

 Si noti che, ai sensi dell’art. 50 del Codice del Lavoro, il contratto individuale di lavoro si sospende di diritto nei seguenti casi:[...]

c) quarantena; [...]
  1. f) forza maggiore;

Tuttavia, ai sensi dell’art. 52 comma 1, il contratto individuale di lavoro può essere sospeso anche per iniziativa del datore di lavoro [...]

c) in caso di interruzione o riduzione temporanea dell’attività, senza cessazione del rapporto di lavoro, per ragioni economiche, tecnologiche, strutturali o simili;

 

Pertanto, caso per caso, bisogna vedere se COVID-19 può essere interpretato come (i) un evento di forza maggiore nel contratto individuale di lavoro, essendo conseguentemente disposta la sospensione di diritto o (ii) un evento che può condurre alla riduzione dell’attività, nel qual caso la sospensione sarà disposta per iniziativa del datore di lavoro, avendo le due modalità di sospensione conseguenze diverse.

 

Qualunque sia l’ipotesi in cui si possa verificare la sospensione di diritto dei contratti individuali di lavoro, gli effetti sono gli stessi: durante il periodo di sospensione, i lavoratori non presteranno lavoro e il datore di lavoro non pagherà la retribuzione.

 

  • Misure preventive di salute e sicurezza sul lavoro per i datori di lavoro:

Infine, ma non per ultimo, è importante che ciascun datore di lavoro disponga misure in conformità con le disposizioni della legge n. 319/2006 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di:

  • garantire la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori;
  • informare e formare i lavoratori;
  • fornire dispositivi di protezione (mascherine, guanti protettivi, ecc.);
  • limitare l’esposizione
  • elaborare un piano di misure, basato sulle raccomandazioni del medico di medicina del lavoro, ecc.

 

Lo Studio Legale Antico e Associati rimane a Vs. disposizione per fornire assistenza relativa all’esame delle situazioni legali che potrebbero verificarsi all’interno della Vostra azienda in conseguenza della diffusione del virus COVID-19 in Romania e nel mondo. Per qualsiasi chiarimento o domanda in merito a quanto sopra, non esitate a contattarci.

 

STUDIO LEGALE ANTICO E ASSOCIATI