Possibili importanti cambiamenti per il settore delle energie rinnovabili in Romania. Reintroduzione dei PPA

Attualmente, secondo la legge sull’elettricità e il gas naturale n. 123/2012 („Legge”), la regola è che le transazioni sul mercato competitivo si svolgono in modo trasparente, pubblico, centralizzato e non discriminatorio. La modalità centralizzata significa, ai sensi della legge, lo svolgimento tra gli operatori economici di transazioni mediate dal gestore del mercato energetico o dal gestore del mercato di trasmissione sulla base di norme approvate dall’autorità competente.

Nel caso della Romania, il gestore del mercato energetico è OPCOM SA e l’autorità competente a emanare norme che incidono sul mercato è ANRE.

Normativa comunitaria

A partire dal 1° gennaio 2020, è diventato applicabile a livello comunitario e, implicitamente in Romania, il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 943/2019 (“Regolamento”) sul mercato interno dell’energia elettrica, con i principali obiettivi e principi: 

- offrire a tutti i consumatori dell’Unione una possibilità reale di scelta, nonché nuove opportunità commerciali e scambi transfrontalieri più intensi,

- garantire progressi in termini di efficienza, prezzi competitivi e migliorare la qualità dei servizi, nonché contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento e allo sviluppo sostenibile.

- Garantire la negoziazione sui mercati over the counterdei contratti di fornitura a lungo termine.

I regolamenti europei sono recepiti direttamente nella legislazione degli Stati europei, ai sensi dell’art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e crea diritti la cui osservanza può essere rivendicata direttamente dinanzi ai giudici nazionali.

Modifiche apportate dall’Ordinanza d’urgenza n.74/2020

Il 19 maggio 2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Romania l’Ordinanza d’urgenza n. 74 /2020 (OUG) recante modifica e integrazione della Legge sull’energia elettrica e i gas n. 123/2012, che è entrata in vigore alla data di pubblicazione.

Secondo la motivazione del disegno d’ordinanza, le modifiche introdotte dall’OUG sono, fra l’altro, intese a incentivare gli investimenti in nuovi impianti di produzione dell’elettricità, nel contesto della senescenza degli impianti esistenti.

Pertanto, per raggiungere il primo scopo dichiarato dell’OUG, è stato integrato l’art. 23 della Legge, mediante l’aggiunta del comma 21 , che prevede che „in deroga alle disposizioni del comma (1), sul mercato competitivo, all’ingrosso o al minuto, i produttori possono concludere contratti bilaterali al di fuori del mercato centralizzato, a prezzi negoziati, nel rispetto delle regole di concorrenza, per l’elettricità prodotta da nuovi impianti di produzione dell’energia, messi in servizio dopo il 1o giugno 2020.

Secondo le modifiche apportate dall’OUG, l’elettricità prodotta dagli impianti messi in servizio dopo il 1o giugno 2020 è esente dall’obbligo di essere offerta in maniera pubblica e non discriminatoria sul mercato competitivo. Inoltre, l’art. 29 della Legge, relativo ai diritti dei produttori, è stato integrato in modo da correlarsi con le integrazioni apportate all’art. 23.

Di conseguenza, tutta l’energia prodotta dagli impianti messi in servizio dopo il 1o giugno 2020 potrà essere scambiata senza l’intermediazione del gestore del mercato energetico ("Opcom" - S.A.), avendo i produttori di energia la possibilità di negoziare e concludere contratti bilaterali con i consumatori.

Tuttavia, è importante tener presente che:

  1. L’art. 3 di OUG prevede che entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinanza, ovvero entro il 19.06.2020, ANRE emetterà i regolamenti necessari per l’attuazione delle disposizioni e delle modifiche apportate. Di conseguenza, anche se le modifiche alla legge sono state effettuate, al momento non possono essere applicate nella pratica, in mancanza delle predette norme di attuazione, non essendo, sul sito web di questo ente, avviato alcun progetto legislativo per l’attuazione delle modifiche;
  2. E’ necessario che OUG venga approvata con legge. Al momento della pubblicazione di questo articolo, il disegno di legge relativo all’approvazione dell’OUG è stato adottato dal Senato ed è stato inviato alla Camera dei Deputati per il dibattimento, avendo, però, le commissioni del Senato proposto delle modifiche:
    - La Commissione per l’energia, l’infrastruttura elettrica e le risorse minerarie ha completamente eliminato tutte le previsioni che riguardavano il diritto dei produttori di elettricità di concludere contratti mediante trattativa privata. Invece, la Commissione ha proposto che i produttori che hanno ottenuto un permesso di connessione abbiano la possibilità di concludere contratti per l’energia elettrica prodotta dal nuovo impianto senza possedere apposita licenza. La Commissione giustifica l’eliminazione delle rispettive previsioni con il fatto che le modifiche proposte conferiscono solo ai produttori il diritto di concludere contratti bilaterali negoziati direttamente, senza conferire tale diritto anche ai loro partner, ovvero gli altri partecipanti al mercato. Inoltre, la Commissione ha sottolineato che tale diritto si applica solo agli impianti di produzione messi in servizio dopo il 1o giugno 2020, il che può essere discriminatorio.
  3. Il disegno di legge è sottoposto attualmente alla procedura legislativa presso la Camera dei Deputati, essendo possibili altre modifiche del testo dell’OUG, la forma finale del medesimo potrà differire dalla forma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 19.05.2020. Tuttavia, anche se tale intervento volto alla reintroduzione del diritto di negoziare direttamente i contratti sul mercato energetico dovesse fallire, è degna di nota la tendenza del legislatore nazionale a recepire le disposizioni europee in materia e a incentivare la realizzazione degli investimenti nel settore energetico, in particolare nel settore delle energie rinnovabili.

In riferimento alla motivazione della commissione riguardante la cosiddetta omessa concessione espressa del diritto di concludere contratti bilaterali anche ai partner dei produttori, riteniamo che sia necessario applicare il principio di interpretazione della legge nel senso in cui essa produrrebbe effetti. Infatti, è naturale che se a un partecipante è conferito il diritto di partecipare a un rapporto giuridico, anche alla sua controparte contrattuale è conferito tale diritto, essendo altrimenti impossibile concludere il contratto.  Tale ragionamento può essere applicato all’ipotesi corrente anche perché vi è un numero limitato di tipi di partner contrattuali che possono partecipare a questi rapporti giuridici, cioè il produttore non può concludere contratti bilaterali se non con i partecipanti al mercato energetico.

L’introduzione di questi cambiamenti stimola notevolmente la realizzazione di investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Con la conclusione di contratti bilaterali negoziati direttamente per un lungo periodo, gli investitori otterranno uno strumento contro la volatilità dei prezzi sul mercato centralizzato e sarà in questo modo diminuita l’incertezza sul futuro ritorno sugli investimenti.

Tuttavia, dobbiamo ammettere che gli autori dell’OUG hanno scelto una formulazione piuttosto sfortunata per l’art. 23 comma 2 (1). Se si è tentato di recepire le disposizioni e i principi del Regolamento 943, la formulazione scelta limita gravemente il significato delle sue disposizioni. L’articolo 3 lettera o) del Regolamento non fa distinzione tra produttori e altri partecipanti al mercato, potendo i contratti di fornitura a lungo termine essere negoziati sui mercati over the counter, fatto salvo il rispetto del diritto comunitario in materia di concorrenza. Riteniamo che sarebbe stato utile per gli autori dell’OUG utilizzare la formulazione e la terminologia del Regolamento, in modo da garantire il più possibile la correlazione delle disposizioni nazionali con quelle comunitarie.

 

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